Greenwashing, dal 27 settembre 2026 le parole devono lasciare spazio alle prove

Dal 27 settembre 2026 sono applicabili in Italia le nuove disposizioni del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha recepito la direttiva (UE) 2024/825, nota come “Empowering Consumers for the Green Transition”. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 e in vigore dal 24 marzo, ha lasciato alle imprese un periodo transitorio di circa sei mesi. Ora quella finestra si è chiusa, e la comunicazione ambientale entra in una fase nuova: dal racconto alla prova documentale. Il quadro normativo era già stato illustrato su queste pagine; oggi la questione è operativa.

Cosa cambia per la comunicazione ambientale

Il provvedimento non crea una legge autonoma, ma modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in particolare gli articoli 18, 21, 22, 23, 48 e 49. Il greenwashing diventa così una pratica commerciale scorretta codificata, con l’AGCM come autorità competente e con un elenco più puntuale di condotte vietate.

Tre le novità di maggiore impatto operativo. Le asserzioni ambientali generiche, come “eco”, “green” o “rispettoso dell’ambiente”, non sono più utilizzabili se non accompagnate da un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Le dichiarazioni di impatto neutro, ridotto o positivo sul clima fondate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni sono considerate ingannevoli in ogni caso. Le etichette di sostenibilità sono ammesse solo se basate su un sistema di certificazione o stabilite da un’autorità pubblica, quindi non più come marchi autoattribuiti. A queste si aggiunge la disciplina delle dichiarazioni sulle prestazioni ambientali future, ammesse solo se supportate da impegni concreti, obiettivi misurabili, scadenze precise e verifica indipendente.

Consumatori e rendicontazione: due piani da allineare

Un punto di perimetro merita attenzione: la disciplina riguarda la comunicazione rivolta ai consumatori. Non sostituisce gli obblighi di rendicontazione previsti da CSRD ed ESRS, ma si somma ad essi, e le due dimensioni dovrebbero parlarsi: ciò che l’impresa afferma sul mercato deve coincidere con ciò che dichiara nei propri dati.

Sanzioni: cosa prevede davvero la norma

Le sanzioni AGCM per le pratiche commerciali scorrette vanno da 5.000 a 10 milioni di euro, in funzione di gravità e durata della violazione. Il tetto del 4% del fatturato annuo riguarda invece le infrazioni transfrontaliere o coordinate a livello europeo. I due limiti non valgono sempre insieme, e la distinzione conta per una PMI che opera sul mercato nazionale.

L’AGCM, del resto, non parte da zero. Nel gennaio 2025 ha sanzionato il Gruppo GLS per 8 milioni di euro nel caso “Climate Protect”, contestando un’iniziativa presentata come riduzione delle emissioni ma basata in parte su compensazione.

Il rischio opposto: il greenhushing

Il timore di sbagliare sta spingendo alcune imprese verso il silenzio. Il fenomeno prende il nome di greenhushing e viene associato ai rapporti Net Zero di South Pole, secondo cui una quota rilevante di aziende con obiettivi climatici sceglie di non comunicarli per evitare accuse di incoerenza o rischi legali. Va detto che l’ampiezza del fenomeno è discussa: alcuni centri di ricerca, tra cui il NewClimate Institute, ritengono le evidenze empiriche ancora limitate.

Al di là del dibattito, il rischio per l’impresa è concreto. Il decreto non vieta di comunicare la sostenibilità, vieta di comunicarla senza prove. Tacere significa rinunciare a valorizzare investimenti reali, mentre secondo uno studio pubblicato sul Journal of Cleaner Production i consumatori premiano le aziende credibili quando riescono a distinguerle dalle altre.

Come comunicare in modo difendibile

Sul piano pratico, la sequenza è lineare. Si parte da un audit di tutte le asserzioni ambientali in uso, su prodotti, packaging, sito e campagne. Per ciascuna si verifica la disponibilità di evidenze misurabili e, dove necessario, di certificazioni riconosciute. Si rivedono i marchi e le etichette adottati e le eventuali claim di neutralità climatica. Infine si formano le funzioni coinvolte, marketing, legale e sostenibilità, perché la coerenza tra messaggio e dato è un tema di processo prima che di copywriting.

Studio COMPETE affianca le imprese in questo passaggio, integrando dati ESG, controllo di gestione e comunicazione in un percorso che rende la sostenibilità misurabile, verificabile e, quando serve, raccontabile.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (GU n. 56 del 9 marzo 2026)

Direttiva (UE) 2024/825, Empowering Consumers for the Green Transition

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, artt. 18, 21, 22, 23, 48 e 49

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