UNI PdR 167:2025 – Gli adeguati assetti organizzativi diventano certificabili. E arriva in Parlamento

L’articolo 2086 del Codice Civile è in vigore dal 2019. Impone a tutte le società — indipendentemente da dimensione e settore — di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla propria natura e agli obiettivi strategici della governance. Sette anni dopo la sua entrata in vigore, la norma è ancora ampiamente disattesa: molte PMI non hanno un organigramma che corrisponda al funzionigramma reale, non producono una reportistica previsionale coerente, non hanno formalizzato la gerarchia decisionale in modo che regga a un controllo esterno. Il 17 aprile 2025 UNI ha pubblicato la UNI PdR 167:2025 “Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle PMI – Requisiti e indirizzi operativi per la valutazione di conformità”, che compie un passo decisivo: trasforma l’obbligo di legge in uno schema certificabile. Nel giro di dodici mesi, ACCREDIA ha attivato l’accreditamento degli organismi di certificazione e il documento è arrivato in audizione alla Camera dei Deputati. La traiettoria è chiara.

Da linea guida a schema di certificazione accreditata

La UNI/PdR 167 non è un documento nuovo. La prima versione risale al 2021, elaborata dall’ODCEC di Milano insieme a UNI con l’obiettivo di dare contenuto operativo al precetto dell’art. 2086 c.c.: definire cosa significa concretamente “assetto adeguato”, quali documenti deve produrre un’impresa, come si struttura la reportistica minima, cosa deve contenere un sistema di controlli funzionante. La versione 2024 aveva affinato quei contenuti. Ma restava uno strumento di indirizzo, applicato su base volontaria, senza un meccanismo di verifica esterna.

La versione 2025 cambia questa logica con un’aggiunta relativamente circoscritta nei volumi — il punto 12 “Valutazione di conformità” e la nuova Appendice A — ma sostanziale nelle implicazioni. Per la prima volta, un’impresa può far verificare formalmente se il proprio assetto soddisfa i requisiti della prassi, affidando la valutazione a un organismo di certificazione indipendente accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. La certificazione può essere di prima parte (autodichiarazione), di seconda parte (su accordo tra le parti) o di terza parte, che è quella che ha peso sul mercato. La prassi adotta un approccio prestazionale: definisce il “cosa” — i risultati attesi — senza imporre un unico “come”. Ogni impresa costruisce il proprio assetto in coerenza con le proprie dimensioni e la propria natura, e lo sottopone a verifica in quel perimetro.

Il ritocco di settembre: un dettaglio che non lo è

Il 18 settembre 2025 UNI ha pubblicato un’errata corrige della versione di aprile. La modifica riguarda un singolo paragrafo del punto 12: è stato eliminato il passaggio che equiparava la certificazione di terza parte alla “presunzione di conformità alle norme”, con richiamo alla Direttiva europea 2006/42/CE e al D.Lgs. 106/2009.

In apparenza sembra una correzione tecnica marginale. In realtà è un aggiustamento di posizionamento giuridico tutt’altro che trascurabile. La presunzione di conformità è un principio del diritto europeo dei prodotti e delle macchine, non un meccanismo applicabile all’adeguatezza organizzativa delle imprese ai sensi del Codice Civile. Il paragrafo rimosso avanzava una tesi che sul piano legale avrebbe potuto generare equivoci — e in alcuni casi contenziosi — sulla natura della certificazione. La sua eliminazione non indebolisce il valore della prassi: ne consolida la solidità tecnico-giuridica. Vale la pena tenerla a mente perché questa distinzione — la certificazione come strumento di trasparenza e verifica, non come esonero automatico da responsabilità — è esattamente il punto che il mercato sta imparando a leggere.

ACCREDIA pubblica la circolare: il meccanismo diventa operativo

A giugno 2025 ACCREDIA ha pubblicato la Circolare tecnica DC N° 34/2025, con le disposizioni operative per l’accreditamento degli organismi di certificazione (schema PRD/ISO/IEC 17065) che intendono operare sulla UNI/PdR 167:2025.

Questo passaggio è quello che fa la differenza tra una prassi scritta e un sistema che funziona. La circolare definisce le competenze richieste al gruppo di audit: conoscenza dei principi contabili, dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, dei principali modelli organizzativi, della normativa sulle crisi d’impresa. L’esperto tecnico deve documentare almeno dieci anni di esperienza nel settore e almeno quaranta ore di formazione, di cui dieci erogate da un docente iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. I certificati rilasciati riporteranno il Marchio UNI “Servizi” e il logo dell’ODCEC di Milano — elemento di riconoscibilità che connette direttamente la certificazione alla professione che ha costruito la prassi.

L’8 aprile 2026: la UNI PdR 167 arriva in Parlamento

Il passo più recente — e più indicativo della direzione che sta prendendo questa prassi — è l’audizione del 8 aprile 2026 alla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati. UNI è stata chiamata a riferire nell’ambito delle proposte di legge C.1778 e C.2577, entrambe sulla riforma della vigilanza sulle cooperative e sulla prevenzione del fenomeno delle “false cooperative”.

Nella nota depositata, UNI ha proposto di inserire nel testo legislativo il requisito della certificazione accreditata ai sensi della UNI PdR 167:2025 come condizione per il monitoraggio della gestione delle cooperative, da affiancare alla rendicontazione di sostenibilità sociale. La logica è quella del “nuovo approccio” europeo: il legislatore definisce i requisiti sostanziali, la normazione tecnica volontaria li traduce in criteri applicabili e verificabili. L'”adeguatezza” dell’assetto — nozione volutamente ampia nel testo dell’art. 2086 — acquisisce così una misura oggettiva già collaudata, senza che il Parlamento debba ridefinire da zero i parametri tecnici.

Non è ancora legge. Ma il fatto che UNI abbia scelto la PdR 167 come strumento da proporre al legislatore — e che il Parlamento abbia ritenuto di ascoltarla — indica con sufficiente chiarezza in che direzione si muove il dibattito normativo su governance e responsabilità degli organi sociali.

Cosa significa per le PMI che non sono cooperative

Il contesto parlamentare riguarda le cooperative, ma la prassi si applica a qualsiasi tipo di organizzazione. I requisiti — assetto organizzativo, amministrativo e contabile — riguardano ogni PMI soggetta all’art. 2086 c.c., che nella sostanza significa tutte le società.

Per una PMI, la UNI PdR 167:2025 ha tre implicazioni pratiche che vale la pena mettere a fuoco. La prima è la credibilità bancaria: le Linee Guida EBA entrate in vigore a gennaio 2026 impongono agli istituti di credito di raccogliere e valutare informazioni sulla governance e sull’organizzazione interna dei clienti corporate nell’ambito dell’istruttoria del credito. Un assetto formalmente strutturato — e possibilmente certificato — è un elemento che incide sulla valutazione del rischio e, in cascata, sulle condizioni di accesso al finanziamento. La seconda è la tutela degli amministratori: l’art. 2086 non è solo un obbligo formale ma una norma di responsabilità. Gli amministratori che non hanno predisposto strumenti adeguati a rilevare tempestivamente i segnali di crisi rischiano conseguenze personali in caso di insolvenza. La terza è la filiera: i capofiliera e i clienti corporate che raccolgono dati ESG chiedono con crescente frequenza evidenza dei sistemi di governance interna, e la certificazione è il modo più diretto per rispondere senza dover ripetere ogni volta la stessa documentazione a interlocutori diversi.

La certificazione UNI PdR 167:2025 non risolve automaticamente nessuno di questi temi. Ma li rende verificabili in modo strutturato. E nel 2026, la differenza tra ciò che è dichiarato e ciò che è verificabile pesa sempre di più.

Studio COMPETE affianca le imprese nella valutazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili esistenti, nell’individuazione dei gap rispetto ai requisiti della UNI PdR 167:2025 e nel percorso verso la certificazione di terza parte accreditata.

Vai al testo della UNIPdR 167:2025: https://www.uni.com

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