Greenwashing: con il D.Lgs. 30/2026 finisce l’era delle asserzioni ambientali generiche

Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, l’Italia recepisce la Direttiva UE 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition). Il provvedimento riscrive in profondità il Codice del Consumo, introducendo definizioni puntuali di asserzione ambientale, marchio di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei beni. Dal 27 settembre 2026, “green”, “sostenibile”, “carbon neutral” e simili non potranno più essere usati senza prove dimostrabili, verificabili e tracciabili: pena sanzioni AGCM fino a 10 milioni di euro o, nei casi più gravi, fino al 4% del fatturato.

Dalla retorica green ai dati: cambia il perimetro della comunicazione

Per oltre un decennio la sostenibilità è stata, per molte imprese, soprattutto un terreno di comunicazione. Il D.Lgs. 30/2026 sposta l’asse: ogni claim ambientale dovrà essere ancorato a metriche, standard tecnici e documentazione verificabile. Il legislatore italiano interviene direttamente sul d.lgs. 206/2005, integrandone gli articoli 21, 22 e 23 con un set di nuove fattispecie pensate per colpire greenwashing, etichette di sostenibilità prive di certificazione e claim ingannevoli sulla durabilità dei prodotti. Il messaggio è netto: senza dati misurabili e verificati, l’asserzione diventa pratica commerciale scorretta.

Le nuove definizioni: cosa cambia nel Codice del Consumo

Il decreto introduce categorie giuridiche prima assenti. Asserzione ambientale è qualsiasi messaggio che riferisca a un prodotto, servizio o impresa caratteristiche o prestazioni ambientali; asserzione ambientale generica è quella formulata in termini vaghi (“eco”, “green”, “rispettoso dell’ambiente”) priva di evidenze documentate. Il marchio di sostenibilità può essere utilizzato solo se basato su un sistema di certificazione riconosciuto o istituito da autorità pubbliche. Trovano ingresso nel Codice anche le definizioni di durabilità e riparabilità, presupposto per le nuove etichette armonizzate che accompagneranno i prodotti, anche nei contratti a distanza.

Le pratiche che diventano sempre ingannevoli

L’art. 23 si arricchisce di una lista di condotte vietate per definizione. Tra le principali: l’esibizione di marchi di sostenibilità non basati su certificazione di terza parte o non istituiti da autorità pubbliche; le asserzioni ambientali generiche prive di “eccellenza ambientale riconosciuta”; le affermazioni riferite all’intero prodotto quando si applicano in realtà solo a una caratteristica circoscritta; le promesse di prestazioni ambientali future sprovviste di “impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili accompagnati da un piano di attuazione realistico con obiettivi misurabili e scadenze precise”. È, di fatto, la fine dei net-zero senza roadmap.

Trasparenza, durabilità e servizi di raffronto

L’art. 22 estende la tutela contro le omissioni ingannevoli ai servizi di confronto fra prodotti: i comparatori dovranno rendere espliciti metodo, prodotti raffrontati, fornitori coinvolti e frequenza di aggiornamento. Sul fronte prodotto, le imprese saranno tenute a fornire informazioni armonizzate su garanzia legale e durabilità. Per i beni che integrano contenuti digitali o componenti software, la durata degli aggiornamenti diventa parte integrante dell’informazione precontrattuale.

Sanzioni e ruolo dell’AGCM

Il regime sanzionatorio è affidato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrà inibire le pratiche e applicare ammende fino a 10 milioni di euro, con possibilità di sanzioni rafforzate fino al 4% del fatturato annuo nei casi di violazioni gravi o diffuse a livello europeo. Una soglia che riallinea il rischio reputazionale al rischio finanziario e che impone un cambio di paradigma anche a chi finora ha gestito la sostenibilità come tema di marketing.

Il messaggio strategico per le imprese

Il D.Lgs. 30/2026 sancisce un principio semplice ma decisivo: comunicare la sostenibilità è una disciplina ibrida che richiede misurazione, metodo, accountability. Anche le imprese fuori dal perimetro CSRD — comprese molte PMI — troveranno nel report di sostenibilità e nei sistemi strutturati di raccolta dati uno strumento minimo di difesa contro contestazioni e contenziosi.

Studio COMPETE accompagna le organizzazioni nel costruire un’infrastruttura di dati ESG verificabile, integrata nei processi e coerente con le evidenze richieste dalla nuova normativa: misurare prima, raccontare poi.

Vai al testo del Decreto Legislativo 30/2026

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