Assirevi ridisegna la limited assurance sulla sostenibilità: il Documento n. 262 diventa la nuova bussola per revisori e imprese

Dal D.Lgs. 125/2024 alla nuova relazione di assurance

Con il Documento di Ricerca n. 262, pubblicato a marzo 2025, Assirevi fornisce indicazioni operative su come impostare la relazione del soggetto incaricato dell’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024, che recepisce la Direttiva CSRD.

Il documento si concentra su struttura e contenuti della relazione (individuale e consolidata) e valorizza il ruolo del nuovo principio nazionale SSAE (Italia), da applicare insieme all’ISAE 3000 (Revised) per gli incarichi di limited assurance.

Il Documento 262 sostituisce integralmente il precedente n. 254 del 2023, allineando prassi e linguaggio professionale al nuovo quadro normativo europeo e all’abrogazione del D.Lgs. 254/2016 sulla Dichiarazione Non Finanziaria.

I punti chiave per la relazione del revisore

Assirevi interviene sui passaggi più sensibili della nuova attestazione, dove il solo standard tecnico potrebbe apparire troppo astratto.

In particolare, il Documento 262 approfondisce:

– il trattamento delle informazioni comparative nel primo anno di rendicontazione;  

– l’uso dei paragrafi di “Altri aspetti” e dei richiami d’informativa;  

– la descrizione delle “Limitazioni intrinseche nella redazione della rendicontazione di sostenibilità“;  

– il contenuto atteso del “Riepilogo del lavoro svolto” nella relazione di limited assurance.

L’obiettivo è rendere la relazione più leggibile e, allo stesso tempo, più aderente alle aspettative di banche, investitori e stakeholder istituzionali che useranno questi documenti per decisioni concrete.

Primo esercizio: comparative e “Altri aspetti”

Nel primo anno di applicazione della CSRD, le imprese possono trovarsi di fronte a scelte diverse riguardo le informazioni comparative: non presentarle, se la norma lo consente, oppure presentarle su base volontaria pur senza verifica.

Assirevi richiama il paragrafo A29 del Principio SSAE (Italia) e propone testi standardizzati da utilizzare nella sezione “Altri aspetti” quando le comparative ESRS o quelle richieste dall’art. 8 del Regolamento Tassonomia non sono state sottoposte a verifica.

È un passaggio apparentemente tecnico, ma fondamentale per evitare che il lettore attribuisca, per errore, un livello di assurance che il revisore non ha in realtà prestato su quelle informazioni.

Richiami d’informativa e limitazioni intrinseche

Il documento chiarisce che il richiamo d’informativa può e deve essere usato quando un’informazione già presente nella rendicontazione è così importante da risultare determinante per comprenderla, ad esempio nel caso di interpretazioni complesse del Regolamento Tassonomia riportate dagli amministratori.

Sul fronte delle limitazioni intrinseche, Assirevi si allinea al Principio nazionale: la relazione deve includere un’apposita sezione quando esistono incertezze significative nella misurazione o valutazione di specifici aspetti ESG.

Tra gli esempi proposti spiccano:

– le informazioni prospettiche, ancorate a ipotesi su eventi futuri e quindi fisiologicamente soggette a scostamenti anche rilevanti;  

– l’informativa sulle emissioni Scope 3, per la quale la disponibilità e la qualità dei dati lungo la catena del valore restano più deboli rispetto alle emissioni Scope 1 e 2.

In entrambi i casi, la trasparenza sulle incertezze non indebolisce il report: lo rende più onesto e più leggibile per chi deve valutare la solidità delle informazioni di sostenibilità.

“Riepilogo del lavoro svolto”: cosa si aspetta il lettore

Il paragrafo 59 del Principio SSAE (Italia) richiede che la relazione di limited assurance includa un “Riepilogo del lavoro svolto”, che descriva natura, tempistica ed estensione delle procedure svolte.

Assirevi ricorda che, in un incarico di assurance limitata, questa sezione è spesso più articolata rispetto a quella di un incarico di assurance ragionevole, proprio perché serve a spiegare cosa è stato fatto a supporto di una conclusione espressa “per eccezione” (nulla è emerso che faccia ritenere significativamente errata l’informativa).

Tra le procedure esemplificate nel Documento di Ricerca troviamo, tra le altre:

– comprensione del modello di business, delle strategie e del contesto rispetto alle questioni di sostenibilità;  

– analisi dei processi di generazione, rilevazione e gestione dei dati ESG;  

– verifica del processo di identificazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti secondo il principio di doppia rilevanza;  

– controlli sull’informativa relativa all’art. 8 del Regolamento Tassonomia e sulla sua corretta rappresentazione nella rendicontazione;  

– riscontri tra dati di sostenibilità, bilancio e sistemi gestionali;  

– acquisizione della lettera di attestazione della direzione.  

In questo modo il lettore può capire che si tratta di una limited assurance, non di una revisione “light”, ma di un incarico con logiche e limiti ben precisi.

La lettera di attestazione: un impegno diretto di amministratori e management

L’Allegato 1 del Documento 262 propone un modello completo di lettera di attestazione della direzione relativo agli incarichi di esame limitato sulla rendicontazione di sostenibilità.

Il testo recepisce le indicazioni dell’ISAE 3000R sulle attestazioni scritte e le adatta alla terminologia di CSRD, ESRS, Regolamento Tassonomia e D.Lgs. 125/2024.

Tra i punti salienti:

– la responsabilità piena della direzione nella predisposizione della rendicontazione in conformità agli ESRS e all’art. 8 della Tassonomia;  

– la conferma dell’assetto organizzativo e dei controlli interni a presidio dei dati ESG;  

– la definizione del perimetro di reporting, incluse controllate, joint venture e associate soggette a controllo operativo;  

– la dichiarazione di assenza di errori rilevanti, pratiche di greenwashing e violazioni significative delle normative applicabili;  

– la descrizione delle procedure adottate per evitare doppi conteggi negli indicatori di Tassonomia e per coinvolgere rappresentanti dei lavoratori e stakeholder.  

È un cambio di passo evidente: la sostenibilità entra di diritto nell’area delle responsabilità formali del vertice aziendale, con un grado di esposizione non diverso, in termini di accountability, da quello del bilancio tradizionale.

Cosa significa, in concreto, per imprese e professionisti

Per le imprese soggette a CSRD – e per quelle che, pur non obbligate, vogliono presentarsi pronte a banche, investitori e grandi clienti – il Documento Assirevi 262 chiarisce che non esiste limited assurance credibile senza processi robusti e governance ESG strutturata.

Per revisori, collegi sindacali e professionisti della sostenibilità, il testo diventa un riferimento operativo essenziale per progettare incarichi di assurance coerenti con SSAE (Italia), ESRS e Regolamento Tassonomia, riducendo i rischi di approcci improvvisati o puramente formali.

Studio COMPETE, forte di un posizionamento specializzato su CSRD, ESRS, VSME e assurance della sostenibilità, supporta aziende e professionisti nel disegnare sistemi di rendicontazione in grado di reggere la prova del Documento 262: dalla mappatura dei processi alla definizione dei controlli, fino al dialogo tecnico con il revisore legale.

Per chi vuole trasformare la nuova limited assurance da semplice adempimento a leva competitiva, questo è il momento giusto per intervenire su processi, dati e governance, prima che a parlare siano le relazioni di attestazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto